1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di seguito denominata «legge n. 84 del 1994», è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge e delle disposizioni di legge e di regolamento che ad essa fanno riferimento si intende come porto l'insieme delle zone di terra e di mare, predisposte e attrezzate per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni elencate all'articolo 4, comma 3, che sono comprese nei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ovvero, dove l'autorità portuale non è istituita, nei limiti fissati con decreto del Ministro dei trasporti».
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 84 del 1994 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti pubblici cui sono attribuite funzioni di amministrazione del demanio marittimo sono, per l'esercizio di tali funzioni, equiparati all'autorità marittima».
1. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 è abrogato.
1. All'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei porti della categoria II, classi I, II e III, l'assetto complessivo delle zone di terra e di mare esistenti nell'ambito della circoscrizione portuale, comprese quelle destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, è determinato dal piano regolatore portuale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le previsioni del piano regolatore portuale approvato ai sensi dei commi 4 e 5-bis costituiscono variante dei piani di carattere generale e degli strumenti urbanistici vigenti»;
c) al comma 3:
1) nel primo periodo, le parole: «il piano regolatore è adottato» sono sostituite dalle seguenti: «il piano regolatore e le eventuali varianti sono adottati»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore e le eventuali varianti sono adottati dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o con i comuni interessati, ovvero, quando il comune svolge funzioni di amministrazione del demanio marittimo, dal comune sentita l'autorità marittima per le funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 14 e delle disposizioni in esso richiamate, previa intesa con altri comuni eventualmente interessati»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le intese possono essere raggiunte anche attraverso conferenza di
4) nel terzo periodo, le parole: «Il piano è quindi inviato» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano o le varianti sono quindi inviati»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il piano regolatore relativo ai porti di cui al comma 1 e le eventuali varianti, esaurita la procedura di cui al comma 3, sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia, e sono quindi approvati dalla regione»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nei porti della categoria II, classi I e II, qualora non sia stata raggiunta l'intesa con il comune o i comuni interessati di cui al comma 3, ovvero la valutazione di cui al comma 4 sia risultata negativa, l'autorità portuale o marittima competente può rivolgersi per l'approvazione del piano regolatore o delle varianti al Ministro dei trasporti, il quale, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentita la regione, sottopone la richiesta all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che assume le proprie motivate determinazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui le predette determinazioni siano condivise dalla regione, essa procede all'approvazione del piano o delle varianti; in caso contrario, all'approvazione si procede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. L'approvazione eseguita ai sensi del presente comma determina gli effetti di cui all'articolo 165, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 185, comma 4, dello stesso decreto legislativo, qualora la valutazione
f) al comma 9, dopo le parole: «Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «in presenza delle condizioni previste dall'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
1. All'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'autorità portuale è ente pubblico nazionale non economico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa è
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I porti della categoria II di cui si ravvisi l'appartenenza ad un unico sistema possono essere aggregati ai fini amministrativi in capo ad una preesistente autorità portuale, affinché questa espleti riguardo a ciascuno di essi i compiti che le sono affidati dalla presente legge, tenendo conto delle opportunità di sviluppo dell'intero sistema. L'aggregazione, se riguarda porti delle classi I e II, è disposta con decreto del Ministro dei trasporti; se riguarda porti della classe III, è disposta con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione, previa conforme deliberazione del consiglio regionale. Con il decreto che dispone l'aggregazione di un porto in capo ad una preesistente autorità portuale sono individuate le zone di terra e di mare predisposte e attrezzate per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni del porto stesso, di cui all'articolo 4, comma 3, da comprendere nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale. Le regioni possono con propria legge attribuire alle autorità portuali esistenti nel rispettivo territorio di competenza l'esercizio di attività loro spettanti in materia di amministrazione del demanio marittimo»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale. Le aree di proprietà privata
1. All'articolo 7 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono appartate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dei trasporti sono disposti, in mancanza di adeguate giustificazioni, la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora:
a) siano decorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 9, comma 3, lettera a), senza che abbiano avuto luogo gli adempimenti ivi previsti;
b) gli obiettivi del piano operativo triennale si siano rivelati del tutto pretestuosi e illusori, ovvero si sia verificato un grave scostamento da essi;
c) il conto consuntivo evidenzi un disavanto»;
c) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine il commissario può aumentare le aliquote delle tasse e dei diritti di cui all'articolo
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il Ministro dei trasporti può nominare un commissario straordinario in luogo del presidente quando questi sia incorso in condanna penale definitiva, ovvero il suo mandato sia scaduto e non sia stato possibile entro tre mesi dalla scadenza procedere alla nomina del nuovo presidente, affinché ne eserciti le funzioni fino a tale nomina».
1. All'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente deve essere persona di massima e comprovata qualificazione in materia portuale e di trasporti ed è nominato per un mandato di quattro anni con decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa con il presidente della regione interessata. Egli può essere confermato una sola volta; salvo il disposto dell'articolo 7, comma 4-bis, le sue funzioni sono prorogate fino a rinnovo del mandato o a nomina del successore»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3:
1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) determina, in conformità del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, la destinazione delle banchine, degli specchi acquei e degli spazi a terra e le preferenze negli accosti delle navi e dei galleggianti per particolari esigenze
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo e del patrimonio statale in consegna all'autorità portuale e le aree e i beni appartenenti all'autorità stessa, esercitando per le aree e i beni del demanio marittimo le attribuzioni stabilite dagli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e dalle relative norme di attuazione, sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia compatibili con le disposizioni della presente legge o in essa esplicitamente richiamate»;
3) la lettera i) è sostituita dalle seguenti:
«i) rilascia le concessioni demaniali e ne stabilisce la durata e il canone secondo le indicazioni desumibili dal piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), della presente legge, applicando le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sentito il comitato portuale quando la durata della concessione sia superiore a quattro anni;
i-bis) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e in particolare rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli, previa deliberazione del comitato portuale quando esse abbiano durata superiore a quattro anni e sentito il comitato portuale quando abbiano durata inferiore, in questo secondo caso stabilendo direttamente la durata medesima e
4) alla lettera l), le parole: «dell'associazione del lavoro portuale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agenzia».
1. All'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «, in rappresentanza del Ministero delle finanze» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici» sono soppresse;
3) alla lettera g), le parole: «, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati» sono sostituite dalle seguenti: «o da un suo delegato»;
4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) da sei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, eletti secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti»;
5) la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:
«l-bis) da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nel porto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I componenti del comitato sono nominati dal presidente per un periodo corrispondente alla durata del suo mandato, stabilita ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Essi, al pari dei componenti eventualmente nominati in loro sostituzione nel corso del mandato stesso, cessano dalle funzioni alla data di insediamento del nuovo comitato, salva l'ipotesi di cui all'articolo 7, commi 3 e 4. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 devono pervenire all'autorità portuale entro trenta giorni dalla richiesta, che deve essere avanzata dalla medesima autorità subito dopo la nomina del presidente. Quando oltre alla revoca del mandato del presidente sia stato disposto lo scioglimento del comitato portuale, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, la richiesta deve essere avanzata sessanta giorni prima della scadenza del mandato del commissario. In mancanza di designazione entro trenta giorni dalla richiesta, si intendono confermati i componenti cessati dalla funzione»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Quando la circoscrizione dell'autorità portuale, individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, comprende zone ricadenti nell'ambito territoriale di più di una provincia, o più di un comune o più di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la partecipazione al comitato portuale, di cui al comma 1, lettere f), g) e h), del presente articolo, spetta a ciascuna delle istituzioni interessate.
2-ter. Quando l'autorità portuale amministra altri porti oltre quello in cui è stata istituita e opera come autorità di sistema, del comitato portuale fanno parte i titolari degli uffici e i rappresentanti delle istituzioni competenti per ciascuno dei porti del sistema, individuati ai sensi dei commi 1, lettere da b) a h), e 2-bis, e il numero dei rappresentanti delle categorie e dei lavoratori previsto dal medesimo
d) al comma 3:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; qualora l'autorità portuale amministri altri porti oltre quello per il quale è stata istituita, il comitato portuale approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, un piano generale triennale, nel quale deve essere delineato il ruolo assegnato ai singoli porti appartenenti al sistema e in conformità del quale, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, devono essere adottati ed occorrendo essere sottoposti a revisione i piani operativi dei singoli porti»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le sue varianti»;
3) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delibera in ordine alle aliquote delle tasse di cui all'articolo 28, comma 4, salvo il disposto di cui al comma 8 dello stesso articolo»;
4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando la durata stessa e l'ammontare dei canoni anche secondo le indicazioni desumibili dal piano operativo di cui alla lettera a) del presente comma, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3»;
5) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei componenti del collegio di controllo interno, di cui all'articolo 10, comma 3-bis».
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 84 del 1994 è sostituito dai seguenti:
«3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Egli può essere rimosso dall'incarico con delibera del comitato portuale, su proposta del presidente, qualora sia constatata la carenza delle specifiche attitudini professionali richieste dall'incarico stesso o venga a mancare il rapporto fiduciario con il presidente, e decade automaticamente dall'incarico qualora il Ministro dei trasporti adotti i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 3.
3-bis. Nell'ambito del segretariato generale è istituito, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per le attività di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999, e successive modificazioni, un collegio di controllo interno costituito da tre esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, dei quali almeno uno revisore dei conti, nominati con mandato biennale rinnovabile dal comitato portuale su proposta del presidente, che riferisce trimestralmente in via riservata al presidente sull'effettiva attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo, e in particolare sull'attuazione del piano generale e dei piani operativi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), formulando proposte per il miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e per il più razionale impiego delle risorse umane, finanziarie e materiali. Ai componenti del collegio di controllo interno spetta un'indennità annuale».
1. All'articolo 13 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) dal gettito nei porti amministrati dall'autorità portuale della tassa e dei diritti marittimi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della citata legge n. 82 del 1963, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le autorità portuali, per la riscossione delle tasse di cui al comma 1, lettera c), possono continuare ad avvalersi degli uffici delle dogane. Esse possono altresì avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e di ogni altro provento di loro competenza, della procedura ingiuntiva prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
1. All'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate in ciascun porto da un'agenzia
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora le agenzie di cui al comma 5 non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista dal comma 1, le imprese utilizzatrici possono rivolgersi alle agenzie per il lavoro iscritte all'albo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni»;
d) al comma 8, le parole: «l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano» sono sostituite dalle seguenti: «le agenzie di cui al comma 5 realizzano»;
e) al comma 9, le parole: «L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate» sono sostituite dalle seguenti: «Le agenzie di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate»;
f) al comma 10, le parole: «dai soggetti di cui ai commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 5»;
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Ferma restando la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, se le agenzie di cui al comma 5 violano gli obblighi connessi all'esercizio della loro attività, in particolare per quanto riguarda l'offerta di mere prestazioni di lavoro temporaneo, possono disporre la sostituzione degli organi di gestione delle agenzie stesse»;
h) al comma 15, le parole: «presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «presso i soggetti di cui al comma 5».
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo continuano la loro attività sulla base delle disposizioni vigenti prima della predetta data, fino alla costituzione delle agenzie di cui al comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al presente comma, al cessare dell'attività di queste ultime, sono assunti dalle agenzie e ad essi si applica la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 5, secondo periodo.
1. All'articolo 28 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, il
b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il presidente dell'autorità portuale, previa delibera del comitato portuale, può ridurre o aumentare le aliquote delle tasse e dei diritti di cui al comma 4 per variarne il gettito prevedibile nei limiti di un quinto del gettito ottenuto nell'esercizio precedente».